Articles of Association
Articles of Association of the Digital Innovation Hub Liguria
(approved by the meeting establishing it on 12 nell'assemblea costitutiva del 12 September 2017)
Articolo 1 - Denominazione
1. É costituita l'associazione denominata Digital Innovation Hub Liguria, siglabile DIH Liguria, con o senza punteggiatura (di seguito, l’Associazione).
Articolo 2 - Sede
1. L'Associazione ha sede in Genova.
Articolo 3 - Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma del presente Statuto.
Articolo 4 - Scopo e attività
1. L’Associazione non ha fini di lucro e, coerentemente con il Piano nazionale Industria 4.0, si propone di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza delle imprese liguri circa la trasformazione digitale e di supportarle in tale processo, in particolare attraverso attività di:
- Informazione, sensibilizzazione e assessment circa le opportunità connesse all’implementazione di tecnologie 4.0 nei processi produttivi di beni e servizi;
- Mentoring e formazione;
- Indirizzamento verso soggetti qualificati (pubblici e/o privati) altamente specializzati negli ambiti tecnologici 4.0, tra i quali i Competence Center nazionali ed europei;
- Sostegno per accedere a finanziamenti pubblici e privati;
- Supporto alla consulenza strategica in ambito Industria 4.0;
- Interazione con i DIH nazionali ed europei, oltre che con altre strutture e organizzazioni considerate opportune e utili per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Ferma restando l’esclusione dello scopo di lucro, per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà, tra l’altro:
- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento e/o la gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubblici e/o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione; promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché erogare premi e borse di studio nei settori d’interesse dell'Associazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di servizi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dei fini istituzionali;
Articolo 5 - Soci
1. Possono essere soci, dell’Associazione persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere, nonché enti pubblici o privati, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni.
2. Sono previste le seguenti categorie di soci: Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Onorari
3. Sono Soci Fondatori Confindustria Liguria e le Associazioni Territoriali del Sistema confederale ligure, che sottoscrivano l’atto costitutivo o che aderiscano in un secondo momento.
4. Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione con finanziamenti o apportando altre utilità alla sua attività.
5. Sono Soci Onorari coloro ai quali viene riconosciuta tale qualifica per essersi distinti nella promozione dell’attività dell’Associazione e/o per la positiva immagine che contribuiscono a dare alla stessa con la loro presenza.
Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci
1. L’appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna i Soci all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle decisioni prese dagli organi associativi.
2. I Soci hanno l’obbligo di:
- quanto ai Soci Fondatori, versare finanziamenti o altre utilità per dotare l’Associazione del patrimonio iniziale idoneo a consentire di avviarne l’attività, da ripartire secondo la capacità contributiva o secondo il diverso criterio deciso dai Soci stessi;
- quanto ai Soci Sostenitori, versare finanziamenti o altre utilità idonei a favorire l’attività dell’Associazione, nelle forme e nella misura deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- con esclusione dei Soci Onorari, corrispondere le rispettive quote annuali ed eventuali quote aggiuntive deliberate annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli organi associativi;
- cooperare al raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che comunque possa risultare in contrasto con gli stessi.
3. I Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative e alle attività organizzate dall’Associazione, nonché di usufruire dei servizi offerti dalla stessa, nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dagli eventuali Regolamenti interni e dall’Assemblea.
4. Tutti i Soci, a eccezione di quelli Onorari, hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, salve le prerogative disposte a favore dei Soci Fondatori e Sostenitori. I Soci Onorari partecipano alle riunioni dell’Assemblea senza diritti di voto e di elettorato.
5. In sede di Assemblea ogni Socio Fondatore e Sostenitore ha diritto ad un voto.
6. L’esercizio dei diritti sociali compete ai soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Articolo 7 - Ammissione dei Soci
1.Possono diventare Soci coloro la cui domanda di ammissione verrà accetta dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio decide sulla domanda dandone comunicazione all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione.
2. La domanda di ammissione deve essere compilata e indirizzata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, essa deve contenere l'impegno a osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere sociali e a versare la quota contributiva annuale e le eventuali quote aggiuntive deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Si diventa Soci a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, che deve essere esercitato nei termini di cui al successivo articolo. In caso contrario, i Soci verranno considerati tali anche nell’esercizio sociale successivo e, pertanto, saranno obbligati al versamento delle relative quote associative.
Articolo 8 - Esclusione e recesso dei Soci
1. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti l’esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere sociali, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- perdurante o reiterata morosità nel pagamento delle quote associative;
- atti che rechino danno morale o materiale all’Associazione o comportamenti motivati da interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.
3.I Soci possono, in ogni momento, recedere dall’Associazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.
4. La qualità di Socio non è in alcun modo trasmissibile.
Articolo 9 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore, se nominato;
- il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato;
- il Revisore dei Conti
Articolo 10 - Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con l’ordine del giorno inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, mediante avviso diretto a ciascun Socio a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, oppure mediante affissione dell'avviso nell'albo dell'Associazione presso la sede.
3. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. Con esclusione dei Soci Onorari, ogni Socio dell’Associazione, purchè il regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta, salvo che per le deliberazioni relative all’approvazione dei bilanci e all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni Socio può portare in Assemblea fino a un massimo di una delega.
5. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.
6. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, determina gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero, nomina il Revisore dei Conti, approva i Regolamenti interni, delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quanto demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, che ne determina previamente il numero, compreso fra un minimo di 5 e un massimo di 15. In ogni caso, la metà più uno dei componenti, incluso il Presidente e l’eventuale Vice-Presidente, è espressione dei Soci Fondatori.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri, e comunque almeno tre volte all’anno.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
- nomina al proprio interno, tra i componenti espressione dei Soci Fondatori, il Presidente dell’Associazione e l’eventuale Vice-Presidente;
- persegue il raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita l'Associazione;
- attua gli indirizzi generali determinati dall’Assemblea e le deliberazioni assembleari, stabilendo le linee di attività funzionali al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- definisce le quote contributive annuali ed eventuali quote aggiuntive da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- ha facoltà di nominare il Direttore dell’Associazione e il Comitato Tecnico Scientifico;
- designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- fissa la data di convocazione e riunione dell’Assemblea ordinaria da indire almeno una volta l’anno;
- convoca l’Assemblea quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci;
- predispone le norme di funzionamento della sede sociale ed eventuali Regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci, inclusi i provvedimenti di esclusione;
- nei limiti dello statuto e del mandato assembleare, adotta ogni altro atto e svolge ogni altra attività utili al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo si reputa comunque validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni. Alle riunioni del Consiglio partecipa, come segretario e senza diritto di voto, il Direttore se nominato.
9. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con un uguale numero di componenti che rimangono in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la metà ovvero la maggioranza dei componenti, gli altri rimasti in carica provvedono a convocare l'Assemblea affinché proceda a sostituirli. I componenti nominati ai sensi dei precedenti periodi vengono a cessare contemporaneamente agli altri.
Articolo 12 - Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti di espressione dei Soci Fondatori; dura in carica per il mandato del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, a tutti gli effetti di legge. Può delegare parte dei poteri di firma e rappresentanza al Direttore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente provvede inoltre alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e ne presiede di diritto le riunioni.
Articolo 13 - Direttore
1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare e revocare un Direttore, scegliendolo tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di interesse dell’Associazione. Il Direttore garantisce il funzionamento dell’Associazione, dando impulso e attuazione alle decisioni e alle funzioni del Consiglio Direttivo.
2. All’atto della nomina, il Consiglio determina la durata del rapporto, i poteri e l'eventuale compenso del Direttore. Al Direttore possono essere attribuiti parte dei poteri di firma e di rappresentanza dell’Associazione spettanti al Presidente, nonché la titolarità dei compiti del Consiglio Direttivo di cui al punto h) dell’articolo 11.
3. Il Direttore partecipa, ove non ne sia già membro, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 14 - Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero variabile di membri esperti nelle materie attinenti lo scopo della Associazione.
2. Il Comitato formula proposte ed esprime in via consultiva le proprie valutazioni relativamente alle linee di attività elaborate dal Consiglio. Svolge un’attività di monitoraggio sull’attività dell’Associazione sotto il profilo della coerenza con gli scopi della stessa, del livello tecnico-scientifico, dell’aggiornamento rispetto all’evoluzione sul piano nazionale e internazionale delle questioni relative all’attività sociale.
3. Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto al suo interno. Per il funzionamento del Comitato si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore se nominato.
Articolo 15 - Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti (di seguito, il Revisore) è scelto dall’Assemblea tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio Direttivo.
2. Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
3. Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
Articolo 16 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o con altre modalità siano o vengano in proprietà dell’associazione;
- dai contributi versati dai Soci Fondatori e Sostenitori, nonché da eventuali contributi di soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- dalle quote associative dovute dai Soci;
- dalle rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata che concorre a incrementare l’attivo sociale
2. É vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra Soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali all’incremento o al miglioramento delle sue attività.
4. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Articolo 17 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
2. Entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo per l’esercizio precedente e il bilancio preventivo per quello successivo, nonché le proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.
Articolo 18 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in merito alla devoluzione del patrimonio.
2. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti, non commerciali, che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o di pubblica utilità.
Articolo 19 - Clausola arbitrale
1. Tutte le controversie, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento del Pubblico Ministero, tra i Soci, ovvero tra i Soci e l’Associazione, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse da componenti il Consiglio Direttivo o da liquidatori, ovvero nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute alla Camera arbitrale di Genova.
Articolo 20 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.